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I cani in spiaggia: dove portarli? Ecco come comportarsi

Quando si avvicina l’estate, il caldo, il sole e le belle giornate ci spingono ad andare al mare, per passare una giornata in spensieratezza e divertirci. Naturalmente se abbiamo un amico a quattro zampe non possiamo esimerci dal portarlo con noi, magari per lasciarlo tutto il giorno in casa a morire di caldo... Tuttavia le cose non sono così semplici, perché portare il cane in spiaggia significa osservare una serie di regole che dobbiamo conoscere per farlo in modo consapevole e per evitare di incorrere in sanzioni anche molto importanti a livello economico.

La normativa

Il problema più grande nel cercare di inquadrare la situazione è che la normativa sulla possibilità di condurre i cani in spiaggia non è nazionale. Questo significa che è impossibile determinare un modello unico che valga sia a Genova che a Palermo, perciò in questo articolo cercheremo di capire come diventare “cittadini modello” informandoci al meglio e capire anche come cercare di difenderci da responsabili delle spiagge o vigili urbani che avanzano diritti o divieti inesistenti, cercando di allontanare noi e il nostro amico.

Le normative riguardo ai cani in spiaggia possono provenire da tre fonti: la prima è la regione o la provincia autonoma nella cui spiaggia vogliamo portare il cane (attenzione, la regione della spiaggia, non di nostra residenza); la seconda è il comune della spiaggia dove vogliamo andare, la terza è la capitaneria di porto della zona in cui ci troviamo.

Normative regionali o comunali

Le leggi sono in continuo cambiamento, ovvero cambiano anno per anno, quindi a Giugno, quando inizia la stagione di balneazione, è opportuno perdere un’oretta e fare un giro di telefonate per metterci in regola con le normative vigenti.

La prima telefonata che dobbiamo fare è verso i vigili urbani, ovvero la polizia municipale, del comune dove è situata la spiaggia che vogliamo raggiungere. I numeri per contattarli si trovano sul sito internet del comune.

Qui dovremo chiedere informazioni circa la normativa regionale e comunale sull’accesso i cani in spiaggia. Le informazioni verranno spiegate a voce, ma è sempre bene chiedere i riferimenti normativi delle basi su cui le informazioni vengono fornite. Non è necessario poi andarle a leggere, ma segnamo comunque le informazioni al riguardo, che potrebbero tornare utili in caso di contenzioso (in Toscana, ad esempio, è in vigore la legge 59/2009: scriviamo questo riferimento e teniamolo da parte).

In generale le regioni o i comuni (tramite specifiche sezioni del regolamento comunale, che comunque possiamo leggere anche in proprio) possono aver creato delle “liste nere” o delle “liste bianche” di spiagge. Abbiamo una lista nera quando l’accesso alle spiagge nella regione/comune è, in generale, libero per i cani, ma su alcune spiagge vige un divieto di introduzione. Viceversa, la lista bianca è quando l’accesso è in generale vietato ma ci sono delle eccezioni stabilite dal comune per le spiagge di libero accesso.

Il singolo divieto o il singolo libero accesso è stabilito dalle ordinanze comunali, il cui riferimento è scritto su un cartello all’ingresso della spiaggia. Ad esempio possiamo trovare “divieto di introdurre cani; ordinanza comunale 123/2012”, che significa “in questa regione/comune l’accesso è generalmente consentito ma non in questa specifica spiaggia, e lo dice l’ordinanza comunale 123/2012”. Sapendo come funziona la normativa regionale sapremo anche come comportarci di conseguenza, e nel caso del suddetto esempio non potremo introdurre il cane in quella spiaggia ma potremo in quella adiacente, se non è presente uno specifico segnale di divieto.

Naturalmente valgono le regole generali dei luoghi pubblici: cane al guinzaglio, museruola, paletta e sacchetti, certificato di iscrizione all’anagrafe canina da avere con noi.

cartello-divieto-cani

Ordinanze della capitaneria di porto

La capitaneria di porto, ovvero la guardia costiera, è una sezione della marina militare italiana che emette delle normative riguardo al mare e alla parte più esterna della spiaggia; non norma l’accesso alle spiagge, ma il fatto che il cane possa essere introdotto in acqua.

Anche in questo caso possiamo informarci anno per anno (le ordinanze hanno generalmente valenza annuale) sulla situazione, contattando la capitaneria di porto della zona dove si trova la spiaggia che vogliamo frequentare. Per sapere qual è, entriamo nel sito ufficiale (www.guardiacostiera.it) e cerchiamo la città più vicina a noi. Quindi telefoniamo e chiediamo se la spiaggia sita a (ad esempio) Tirrenia, via Del Mare numero 83, è di loro competenza: in caso di risposta negativa la telefonata verrà trasmessa alla capitaneria competente. A questo punto possiamo chiedere informazioni specifiche riguardo alla balneazione dei cani, avendo cura di richiedere, anche in questo caso, i riferimenti normativi che torneranno utili in caso di contenzioso.

Ricordiamo di effettuare sempre queste operazioni prima di andare in spiaggia, in modo da evitare di trovarci dalla parte del torto senza saperlo.