Cosa dice la Legge sul maltrattamento e l'abbandono degli animali
Gli animali, di qualunque specie o razza, sono spesso oggetto di maltrattamenti, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e gli enormi traguardi nel campo delle normative. È molto importante per ognuno di noi, animalisti convinti e non, sapere quali sono le attuali disposizioni legislative in merito, per poter intervenire tempestivamente nel caso in cui diventassimo spettatori inconsapevoli di maltrattamenti.
Grazie alle denunce e all’impegno costante delle associazioni e dei volontari, che ogni giorno hanno a che fare con casi di maltrattamento e abbandono, la Legge ha dovuto necessariamente rivolgere la propria attenzione anche a cani, gatti e molti altri animali sottoposti a situazioni inaccettabili.
La Legge che tutela tutti questi aspetti è quella sulle “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” del 20 luglio 2004, n. 189.
Grazie a questo provvedimento legislativo, il Libro II del Codice Penale è stato ampliato con l’aggiunta del “Titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento degli animali”.
L’importanza di questa grande conquista nel campo della difesa degli animali è legata soprattutto alla definizione in senso stretto di tutte le pratiche che possano danneggiare gli animali, dall’uccisione al maltrattamento, passando anche per la commercializzazione di cani e gatti per pelli e pellicce.
Ecco i punti principali discussi dalla sezione apposita del Codice Penale.
Quali sono i reati punibili
Per quanto possa sembrare strano, il termine “maltrattamento” non si riferisce solo alla pratica della violenza fisica sull’animale, ma comprende un insieme di situazioni.
Un animale si può definire maltrattato o abusato, secondo la Legge, quando vive in condizioni che ne comportano una “lesione”. Più precisamente nel caso in cui “chiunque, per crudeltà o senza necessità, […] lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.”.
Ancora, è definito come maltrattatore anche “chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate”.
Allo stesso modo, è punibile dal punto di vista giuridico anche chiunque provochi la morte di un animale “per crudeltà o senza necessità”.
La Legge tutela gli animali anche dalla possibilità, purtroppo ancora molto presente, di spettacoli vietati, corse e combattimenti. In questo campo, inoltre, rientrano anche tutte le persone, privati o allevatori, che si occupano proprio dell’acquisto e dell’addestramento di animali destinati a questi ambiti.
Ultimo, ma fondamentale punto della Legge sul maltrattamento degli animali, è quello riguardo l’abbandono. Anche in questo caso, chiunque abbandoni i propri animali è punibile dal punto di vista giuridico.
La stessa cosa vale anche per chi costringe gli animali a vivere in condizioni “incompatibili con la loro natura”.
La pena per i singoli reati
Per quanto riguarda la pena prevista per ognuna di queste situazioni, anche in questo caso sono stati fatti importanti passi avanti.
In caso di uccisione di animali, la Legge prevede la reclusione da 3 a 18 mesi.
Per il maltrattamento in senso stretto, invece, in base alla gravità della situazione, si può incorrere in un periodo di reclusione da 3 mesi ad 1 anno, con una multa da 3.000 a 15.000 euro.
Nel caso degli spettacoli e delle manifestazioni non autorizzate tra animali, inoltre, la reclusione è prevista da 4 mesi a 2 anni, con una multa da 3.000 a 15.000 euro.
Particolarmente severa, inoltre, è la pena prevista per chi promuove o organizza combattimenti tra animali. In questo caso, infatti, si parla di reclusione da 1 a 3 anni, con multe da 50.000 a 160.000 euro. Un’integrazione della pena è prevista se siano coinvolti minorenni o persone armate, se siano state utilizzate videoriproduzioni del combattimento o della competizione, e persino per chi ha effettuato queste riproduzioni.
Chi alimenta il settore delle competizioni o dei combattimenti, tra cui allevatori, commercianti e gli stessi proprietari, se consenzienti, sono ugualmente punibili con una reclusione da 3 mesi a 1 anno e con un multa da 5.000 a 30.000 euro.
In tutte queste situazioni è sempre prevista la confisca degli animali, con la sospensione dell’attività di trasporto, commercio e allevamento, fino all’interdizione definitiva in caso di recidiva.
Infine, per quanto riguarda l’abbandono degli animali e la loro detenzione in condizioni inammissibili, tutte le persone responsabili di questi reati sono punibili con l’arresto fino ad 1 anno e una multa da 1.000 a 10.000 euro.